Somatoline ci è stata descritta correttamente o la pubblicità ha evidenziato informazioni non corrette?

L'autorità garante ha deifnito scorrette alcune pratiche commerciali , vietandone la diffusione:

DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;

c) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;

d) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera D), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;

e) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

f) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro);

g) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro);

h) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera d), una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamila euro).


ASSEGNA


un termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo per il necessario adeguamento delle confezioni di vendita dei prodotti a marchio Somatoline Trattamento Gel Snellente Total Body; Trattamento Snellente Intensivo Notte; Trattamento Solare Snellente e Trattamento Pancia e Fianchi attraverso: la rimozione delle quantificazioni in percentuali e centimetri delle riduzioni ottenibili con l’impiego dei prodotti; la rimozione della dicitura Innovazione, l’eliminazione dei generici riferimenti ai test clinici ovvero l’inserimento di una completa informativa al riguardo, nonché l’eliminazione delle indicazioni volte ad attestare che i componenti dei diversi prodotti possono favorire la mobilitazione del grasso localizzato.

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere e), f), g) e h) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

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